Bisogni Educativi Speciali e fasi dell’inclusione scolastica italiana

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Bisogni Educativi Speciali e fasi dell’inclusione scolastica italiana
bisogni educativi speciali

Nel contesto dell’istruzione, i bisogni educativi speciali rappresentano una tematica di fondamentale importanza per garantire un’educazione inclusiva e adeguata a tutti gli studenti.

In Italia, la storia dell’inclusione scolastica riflette un percorso di progresso e impegno verso l’inclusione e il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali. 

In questo articolo vediamo cosa si intende per bisogni educativi speciali e ripercorriamo le tappe dell’inclusione scolastica italiana discutendo la normativa di riferimento.

Indice

  1. Cosa sono i bisogni educativi speciali?
  2. Legge 517/1977: fase dell’integrazione
  3. Legge 104/1992: fase dell’inclusione
  4. Legge 170/2010: oltre la disabilità
  5. Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012: il processo di inclusione continua
  6. Legge 107/2015 e Decreto Legislativo 66/2017: l’inclusione come valore fondamentale
  7. Conclusioni
  8. Domande per il ripasso
  9. Approfondimenti

Cosa sono i bisogni educativi speciali?

Quando parliamo di bisogni educativi speciali (BES) ci riferiamo ad una macroarea che comprende diverse categorie di alunni:

  • Alunni con disabilità certificati ai sensi della Legge 104/1992.
  • Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 170/2010. 
  • Altri BES:
    • Alunni che non rientrano nei casi previsti dalla Legge 104/1992 e dalla Legge 170/2010. 
    • Svantaggio sociale, economico, linguistico e/o culturale.
    • Alunni plusdotati.

Legge 517/1977: fase dell’integrazione

Negli anni ’70 è emersa la consapevolezza di superare l’approccio che limitava l’accesso degli studenti con disabilità alla scuola pubblica.

La Legge 517/1977, ha sancito il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità e ha promosso l’integrazione scolastica, introducendo per la prima volta la figura dell’insegnante di sostegno. 

Tale legge abolisce le classi differenziali e stabilisce un massimo di 20 alunni in classi in cui sono presenti alunni con disabilità.

Ciò rappresenta il primo passo significativo verso l’inclusione degli studenti con disabilità nel sistema educativo italiano.

Legge 104/1992: fase dell’inclusione

Successivamente, con la Legge 104/1992, è stato riconosciuto il diritto allo studio degli studenti con disabilità grave e invalidità certificata. 

La legge tutela gli alunni con disabilità e le loro famiglie, fornendo un quadro normativo più specifico per garantire misure di sostegno e interventi personalizzati. 

Inoltre, la legge delinea il percorso che le famiglie devono seguire per usufruire delle misure di sostegno e introduce il Piano Educativo Individualizzato (PEI), il documento essenziale per favorire l’inclusione dell’alunno con disabilità.

Legge 170/2010: oltre la disabilità

L’inclusione è stata ulteriormente potenziata con la Legge 170/2010.

La legge va oltre la disabilità, tutelando gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). 

Cosa sono i DSA? Quando parliamo di DSA ci riferiamo a dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. 

La dislessia si manifesta con difficoltà nella lettura.

La disgrafia si manifesta con difficoltà nella realizzazione grafica.

La disortografia si manifesta con difficoltà nella trascrizione di suoni e parole.

La discalculia si manifesta con difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

La legge prevede l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative, così da supportare gli alunni durante il processo di apprendimento.

Inoltre, sono previste delle forme e dei criteri di verifica ad hoc e, in generale, si dà più importanza al contenuto che alla forma.

Gli strumenti compensativi compensano il deficit causato dal disturbo. Ad esempio, l’utilizzo di programmi di videoscrittura con correttore ortografico per alunni con disortografia.

Le misure dispensative esonerano gli alunni da performance influenzate dal disturbo che non avrebbero effetti positivi sull’apprendimento. Ad esempio, la lettura ad alta voce è poco produttiva per un alunno con dislessia.

Viene inoltre sottolineata l’importanza di attuare una didattica personalizzata e individualizzata per rispondere alle esigenze di tutti gli studenti, valorizzando le differenze come risorsa e promuovendo la partecipazione attiva.

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è lo strumento per realizzare l’inclusione degli alunni con DSA.

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012: il processo di inclusione continua

Non tutti i bisogni educativi speciali possono essere collocati nell’area della disabilità o dei disturbi specifici dell’apprendimento. 

Pensiamo, ad esempio, ad un alunno con autismo lieve. In questo caso, l’autismo non rientra nell’area della disabilità e nemmeno in quella dei DSA. L’alunno ha comunque un bisogno educativo speciale e ha diritto a interventi didattici individualizzati o personalizzati.

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 estende gli strumenti di intervento per alunni con DSA, anche ad altri alunni con bisogni educativi speciali (altri BES).

In tale categoria rientrano:

  • I disturbi evolutivi specifici (DES): deficit del linguaggio, ADHD, funzionamento cognitivo limite (QI compreso tra 70 e 85). 
  • Disprassia e autismo lieve.
  • Svantaggio sociale, economico, linguistico e/o culturale.
  • Plusdotati, confermato dalla Nota 512/2019.

In questi casi, il consiglio di classe predispone un PDP individuando strumenti compensativi, misure dispensative e criteri di verifica e valutazione ad hoc.

È bene precisare che lo svantaggio sociale, economico, linguistico e/o culturale è transitorio. 

Ciò significa che le misure previste dal PDP saranno attuate fino a quando ci sarà il BES. 

Pensiamo, ad esempio, ad un alunno straniero appena arrivato in Italia. Molto probabilmente non conoscerà la lingua italiana, quindi è necessario predisporre degli interventi ad hoc. 

Nel giro di pochi mesi, grazie agli interventi attivati, l’alunno imparerà l’italiano e la situazione di svantaggio cesserà.

Legge 107/2015 e Decreto Legislativo 66/2017: l’inclusione come valore fondamentale

Oggi, il quadro normativo italiano per i bisogni educativi speciali è stato ulteriormente consolidato con la Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, e dal decreto legislativo D. Lgs. 66/2017. 

La Legge 107/2015 ha sottolineato l’importanza dell’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali.

Il Decreto Legislativo 66/2017, attuativo della Buona Scuola, ha potenziato ulteriormente l’inclusione rendendola parte integrante del PTOF attraverso il Piano per l’inclusione. 

Il Piano, inserito nel PTOF, individua i docenti referenti per l’inclusione e ha l’obiettivo di migliorare le pratiche inclusive dell’istituzione scolastica.  

Conclusioni

In sintesi, il percorso dell’inclusione scolastica in Italia ha seguito una serie di tappe cruciali. 

Dalla Legge 517/1977, che dato inizio all’integrazione degli studenti con disabilità, alla Legge 104/1992 che ha riconosciuto il diritto allo studio per gli studenti con disabilità grave e ha introdotto il Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

La Legge 170/2010 ha poi esteso l’attenzione anche ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e ha introdotto il Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

L’inclusione è stata potenziata con la Direttiva Ministeriale del 2012, che ha allargato l’inclusione a una varietà di bisogni educativi speciali tramite il PDP. 

La Legge 107/2015 e il Decreto Legislativo 66/2017 hanno ulteriormente potenziato le misure adottate in materia di inclusione. 

Questo viaggio in continua evoluzione ci ricorda che l’inclusione è un impegno costante, plasmato da una visione dell’educazione che abbraccia e valorizza le diverse abilità di ogni studente.

Domande per il ripasso

Quali alunni include la macrocategoria dei Bisogni Educativi Speciali?

  • Alunni con disabilità certificati ai sensi della Legge 104/1992.
  • Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) certificati ai sensi della Legge 170/2010.
  • Altri BES, che includono svantaggi sociali, economici, linguistici e/o culturali, e alunni plusdotati.

Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP): quali sono le differenze?

  • Il PEI, introdotto dalla Legge 104/1992, è un documento per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità certificata, con misure di sostegno e interventi personalizzati.
  • Il PDP, introdotto dalla Legge 170/2010, è destinato agli alunni con DSA e altri BES, per prevedere strumenti compensativi, misure dispensative e criteri di verifica personalizzati.

Quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) riconosce la Legge 170/2010?

  • Dislessia (difficoltà nella lettura);
  • Disgrafia (difficoltà nella realizzazione grafica);
  • Disortografia (difficoltà nella trascrizione di suoni e parole);
  • Discalculia (difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri).

Approfondimenti

L. 517/1977

L. 104/1992

L. 170/2010

Differenza tra PEI e PDP

Gruppi per l’inclusione: GLIR, GIT, GLI, GLO

Differenza tra PAI e PI

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